Il modello di bicameralismo delineato dal legislatore costituzionale, in estrema sintesi, prevede l’esclusione del Senato dal circuito fiduciario e la differenziazione dei poteri di Camera e Senato nel procedimento di formazione delle leggi.
Il “nuovo” Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Assume un ruolo di primo piano per la piena realizzazione di un armonico riassetto del sistema istituzionale.
Tuttavia, tale nuovo ruolo sembra condizionato dalla composizione e dai poteri ad esso effettivamente attribuiti.
In particolare, i procedimenti delineati dal legislatore costituzionale non appaiono adeguati per consentire l’effettivo svolgimento della funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, prevista espressamente dall’articolo 55 della Costituzione, nel testo novellato.
Rischiano anzi di neutralizzare il Senato, in via di fatto, con conseguente discordanza tra il modello dichiarato e quello che deriverebbe dall’applicazione delle nuove regole costituzionali.
Con specifico riferimento al procedimento legislativo, pur considerando possibili correttivi da prevedere in sede di attuazione, il ruolo del Senato resta sostanzialmente circoscritto alla mera segnalazione delle posizioni regionali alla Camera “politica”, senza la possibilità di condizionarne l’azione.
La Camera dei deputati resta infatti libera di non tenere conto della posizione del Senato, con conseguente ridimensionamento della funzione di raccordo ad esso affidata.
The bicameral model outlined by the constitutional reform, very briefly, provides the exclusion of the Senate by the vote of confidence in the government and different powers of the Chamber of Deputies and the Senate in the legislatives process.
The “new” Senate represents the territorial institutions and becomes the place of junction between the State and other constituent entities of the Italian Republic.
The new role of the Senate seems influenced by the composition and the powers concretely attributed to it.
The procedures provides by the constitutional legislator did not seem appropriate to allow the effective performance of the functions expressly assigned it by the new Article 55 of the Constitution. Rather are likely to neutralize the role of the Senate, in practice, with a consequent contradiction between the declared model and the model which could result from the new constitutional rules. With particular reference to the legislative process, the Chamber of Deputies would be free to overtake the Senate’s position.
The connecting function is therefore not very effective.