I limiti della motivazione delle leggi regionali. L’esperienza toscana a sei anni dall’introduzione dell’obbligo di motivare gli atti normativi

Partendo dalle principali concezioni dottrinali favorevoli o contrarie all’introduzione dell’obbligo di motivare formalmente le leggi, lo studio analizza il caso della Regione Toscana che, in Statuto, prima, e nella legge 55 del 2008, poi, ha previsto l’obbligo di motivare tutti gli atti normativi regionali (leggi e regolamenti). Lo studio si concentra, in particolar modo sulla motivazione delle leggi e non anche su quella dei regolamenti perché quest’ultima non rappresenta un’innovazione nel panorama delle fonti del diritto italiano e, comunque, per problematiche e aspetti diversi a cui risponde, richiederebbe un’analisi separata. L’analisi di sei anni di legislazione motivata mette in luce alcuni limiti che l’obbligo di motivare ha comportato. Si prospetta, così, un ripensamento dell’istituto – anche per superare problemi di qualità e di leggibilità delle motivazioni stesse – e, in particolar modo, se ne ipotizza una previsione limitata a rendere obbligatori pochi e significativi elementi e solo per alcune categorie di leggi.

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Starting from the main doctrinal conceptions favourable or unfavourable of the introduction of the duty of the written justification of the statutes, this study examines the case study of Tuscany that, both in the Regional Statute and in the regional law n. 55/2008, has required the justification of every normative acts (regional laws and regulations). The study focuses mainly on the justification of the regional laws because the justification of the regulations does not represent an innovation in the Italian system of sources of law. Furthermore, the justification of the secondary acts has problems and characteristics which require a different and separate analysis. The analysis of six years of the Tuscan legislation highlights some limits that the duty of the justification implies and proposes a reflection of the institution in order to pass quality problems and readability of the justifications. Specifically, we assume the introduction of the duty of justification limited to few significant elements and to some categories of regional laws.

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